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Garante della Privacy » Notificazione

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La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è il nuovo dispositivo di firma digitale rilasciato da InfoCamere.
La nostra agenzia, convenzionata come R.A.O. da Infocamere, e' abilitata al rilascio in sede della CNS.

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Garante della Privacy

L’attività del Garante, iniziata nel 1997, ha riguardato ogni settore della vita sociale economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata l’esigenza della protezione dei dati personali.
Sotto tale aspetto, speciale interesse hanno rivestito i provvedimenti adottati in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro, credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza, marketing. I compiti del Garante sono attualmente specificati nell’ art. 31 della legge 675/1996.

La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento.

Si notifica una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e dal numero delle operazioni di trattamento, sia che si effettui un solo trattamento, sia che si curino più attività di trattamento con finalità correlate tra loro.

La notificazione riguarda l’attività di trattamento di dati personali (a volte solo se registrati in banche dati o archivi indicati dalla legge o dal Garante), ma non una banca dati o un archivio in quanto tale. Può aversi, infatti, un trattamento anche se materialmente i dati non sono organizzati in una banca dati.

A partire dal 1° gennaio 2004 sono tenuti a notificare solo alcuni soggetti, ossia solo i titolari che effettuano una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l’obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata).

Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico che sarà consultabile gratuitamente da tutti on-line. Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad esempio, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali).
Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute.

Nel registro dei trattamenti non ci sono i nomi delle persone cui si riferiscono i dati. Tuttavia, le notizie accessibili mediante la consultazione del registro permettono di capire che tipo di dati sono trattati.

Nel caso si omette la notificazione o la si presenta in ritardo o incompleta, il titolare è punito con una sanzione pecuniaria (da diecimila euro a sessantamila euro) e con la pena accessoria della pubblicazione dell’ordinanza che applica la sanzione stessa in uno o più giornali, per intero o per estratto.

La falsa dichiarazione è un reato, punito con la reclusione (da sei mesi a tre anni e salvo che il fatto configuri un reato più grave).

La notificazione, sottoscritta con firma digitale, si trasmette solo per via telematica tramite il sito del Garante della privacy. Per saperne di piu' sulle modalità di spedizione ed estremi del pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Garante, si prega di contattare i nostri uffici.

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