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La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è il nuovo dispositivo di firma digitale rilasciato da InfoCamere.
La nostra agenzia, convenzionata come R.A.O. da Infocamere, e' abilitata al rilascio in sede della CNS.
L’attività del Garante, iniziata nel 1997, ha riguardato ogni settore
della vita sociale economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata
l’esigenza della protezione dei dati personali.
Sotto tale aspetto, speciale interesse hanno rivestito i provvedimenti adottati
in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, sanità, lavoro,
credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza,
marketing. I compiti del Garante sono attualmente specificati nell’ art. 31 della
legge 675/1996.
La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o
privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali
l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati
personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento.
Si notifica una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal
tipo e dal numero delle operazioni di trattamento, sia che si effettui un
solo trattamento, sia che si curino più attività di trattamento con
finalità correlate tra loro.
La notificazione riguarda l’attività di trattamento di dati personali (a
volte solo se registrati in banche dati o archivi indicati dalla legge o
dal Garante), ma non una banca dati o un archivio in quanto tale. Può
aversi, infatti, un trattamento anche se materialmente i dati non sono
organizzati in una banca dati.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono tenuti a notificare solo
alcuni soggetti, ossia solo i titolari che effettuano una o più
attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice (la
precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l’obbligo di
effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di
esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione
semplificata).
Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico che sarà consultabile
gratuitamente da tutti on-line.
Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali (ad esempio, per esercitare il diritto di
accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Mediante il registro saranno effettuati
controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie
in essa contenute.
Nel registro dei trattamenti non ci sono i nomi delle persone cui si riferiscono i dati.
Tuttavia, le notizie accessibili mediante la consultazione del registro
permettono di capire che tipo di dati sono trattati.
Nel caso si omette la notificazione o la si presenta in ritardo o incompleta, il
titolare è punito con una sanzione pecuniaria (da diecimila euro a
sessantamila euro) e con la pena accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza che applica la sanzione stessa in uno o più giornali, per
intero o per estratto.
La falsa dichiarazione è un reato, punito con la reclusione (da sei mesi a tre anni
e salvo che il fatto configuri un reato più grave).
La notificazione, sottoscritta con firma digitale, si trasmette solo per via telematica tramite il sito del Garante della privacy.
Per saperne di piu' sulle modalità di spedizione ed estremi del pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Garante, si prega di contattare i nostri uffici.